
I requisiti necessari per poter sfruttare le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono la residenza nel Comune dove si acquista l’immobile agevolato (in mancanza, può essere trasferita entro 18 mesi dall’acquisto); il non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso Comune, a prescindere da come questi immobili siano stati acquisiti; il non possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa. Ma i coniugi possono avere residenze diverse?
Cosa deve dichiarare l’acquirente
Come spiegato da La legge per tutti, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa dall’acquirente, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
L’acquirente deve anche dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
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